La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017), ha previsto, in continuità con quanto già previsto per l’anno 2020  e per gli anni 2021 e 2022, un credito d’imposta per investimenti pubblicitari  effettuati su giornali quotidiani e periodici nonché su emittenti televisive e radiofoniche.

Ambito soggettivo

Il credito di imposta riguarda gli investimenti pubblicitari effettuati da:

  • Imprese
  • Lavoratori autonomi
  • Enti non commerciali

Ambito di spesa

Il bonus pubblicità consiste in un credito di imposta inerente le spese sostenute in campagne pubblicitarie effettuate:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relative a testate registrate presso il Tribunale e dotati del Direttore Responsabile;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali, iscritte al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione)

Entità del credito

Per gli anni 2021 e 2022:

  • il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni;
  • per gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%.

Modalità di richiesta

Al pari delle precedenti annualità, per accedere al credito occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate dal 1° al 31 marzo 2021.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentarsi dal 1° al 31 gennaio 2022.

I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la comunicazione al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, D.P.R. 322/1998);
  • tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (ad esempio Dottori Commercialisti)

 

Dr.ssa Giulia Bordinazzo – g.bordinazzo@potenzapartners.com

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Dr. Vito Potenza – v.potenza@potenzapartners.com