La presente nota intende fornire gli elementi essenziali della disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni introdotta con l’art. 110 del DL 104/2020 evidenziando così le opportunità che la stessa norma offre ai soggetti giuridici interessati. Sostanzialmente il Decreto Agosto 2020 ha riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704, L. 106/2020 ) creando così una interessante opportunità con effetti sul bilancio al 31/12/2020.

Ambito soggettivo

La rivalutazione compete principalmente alle:
– Società di capitali ed agli enti commerciali residenti (art. 73 co. 1 lett. A) e b) del TUIR)
– Società di persone, imprese individuali, enti non commerciali e stabili organizzazioni.
– Società cooperative

Ambito temporale

La rivalutazione potrà riguardare i beni che figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2019; la rivalutazione avrà effetto nel bilancio d’esercizio al 31/12/2020.
Per le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare la “nuova” rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2019 a condizione che tale bilancio non sia approvato al 14/10/2020 che i beni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ovvero:

  • Beni materiali ed immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa)
  • Partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

In senso esemplificativo e non esaustivo la rivalutazione potrebbe riguardare:

  • Fabbricati (strumentali per natura o destinazione)
  • Immobili patrimonio e terreni
  • Marchi
  • Brevetti
  • Licenze
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature
  • Altre immobilizzazioni tecniche
  • Partecipazioni in società controllate o collegate

La norma è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso e risultanti nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio al 31/12/2019. Sono invece da escludere i beni riscattati da leasing nel corso del 2020 in quanto non iscritti nel bilancio al 31/12/2019.
Con la nuova formulazione della norma la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene o anche su intere categorie di beni.

Efficacia

  • Civilistica: la rivalutazione dei beni può essere effettuata solo ai fini civilistici e contabili , senza efficacia fiscale. Gli ammortamenti sul valore rivalutato sono in tal caso indeducibili ma l’effetto rivalutativo ha effetti positivi sul patrimonio netto di bilancio. L’effetto è chiaramente migliorativo della capitalizzazione sociale.
  • Fiscale: ai sensi dell’art. 110, comma 4 del citato DL, il riconoscimento fiscale della rivalutazione avviene a seguito del versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% dei maggiori valori, rateizzabile in 3 anni.

Il risparmio fiscale rispetto alla precedente disciplina è evidente. Si aggiunga che fiscalmente gli ammortamenti sul maggior valore rivalutato sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e sull’Irap già dall’esercizio 2021. La riserva di rivalutazione che si crea e che si alloca ad incremento del patrimonio netto, può essere eventualmente affrancata con il versamento, in capo alla società, di una imposta sostitutiva pari al 10%.
Giova ricordare che in caso di successiva vendita dei beni, ai fini del calcolo della plusvalenza il valore rivalutato sarà riconosciuto fiscalmente dal 01/01/2024.

Conclusioni

Come già riferito la presente nota fornisce gli elementi essenziali della disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni evidenziando le opportunità che ne scaturiscono. I professionisti dello Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che si rendano necessari per le specifiche fattispecie, per la valutazione della migliore strategia da adottare e per l’assistenza alla attività di rivalutazione e di perizia dei beni.

Dr. Vito Potenza – v.potenza@potenzapartners.com
Dr.ssa Giulia Bordinazzo – g.bordinazzo@potenzapartners.com
Dr. Luigi My – l.my@potenzapartners.com